Modifiche dell'art. 30 dell'apparato sanzionatorio in materia contributiva

Modifiche dell’art.30 dell’apparato sanzionatorio in materia contributiva

Il Decreto-legge del 2 marzo 2024 n.19 introduce disposizioni relative all’accertamento e alla repressione delle violazioni nel settore contributivo.

L’articolo 30 del Decreto apporta modifiche al sistema delle sanzioni in materia contributiva a partire dal 1° settembre 2024.

Il Decreto prevede l’adozione di sanzioni più vantaggiose per il contribuente.

Le modifiche riguardano principalmente tre aree:

  1. Omissione Contributiva: Si tratta del mancato o ritardato pagamento dei contributi evidenziati dalle denunce e registrazioni obbligatorie regolamentate dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge 388/2000. La sanzione civile prevista è ora calcolata come il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti, fino al 40% dell’importo dei contributi. Tuttavia, non si applicherà alcuna sanzione se i contributi vengono pagati entro 120 giorni.
  2. Evasione Contributiva: Si riferisce ai casi in cui le registrazioni o denunce obbligatorie sono omesse o non corrispondono alla realtà. La sanzione varia dal 30% al 60% dell’importo dei contributi o premi non pagati entro la scadenza di legge. Il contribuente può evitare questa sanzione denunciando volontariamente la situazione entro 30 giorni, con una sanzione civile pari al tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti, fino al 40% dell’importo dei contributi.
  3. Sanzioni per Situazioni Debitorie Scoperte d’Ufficio: Viene introdotta una nuova sanzione per le situazioni di debito scoperte d’ufficio dagli enti preposti a seguito di ispezioni.

Il Decreto apporta anche modifiche al comma 10 dell’articolo 116 citato, riguardanti i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuti a incertezze oggettive legate a interpretazioni contrastanti della giurisprudenza sull’obbligo contributivo. La sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non pagati entro la scadenza di legge.

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