Bonus facciate: cosa rientra nella facciata esterna?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’Agenzia delle Entrate ha definito con chiarezza quali interventi di ristrutturazione del proprio immobile rientrino nel bonus facciate e quali no. Si tratta della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% per le spese sostenute nel 2020. Lo sconto fiscale verrà applicato agli edifici residenziali o non abitativi, a patto che siano situati in zone urbanistiche A e B, o siano assimilate da normativa regionale o comunale.

Ecco un quadro generale degli interventi più comuni e la relativa validità del bonus:

  1. Balconi: è conteggiato in caso di pulitura e tinteggiatura della superficie, consolidamento, ripristino o rinnovo di elementi costitutivi in balconi posti sulla facciata esterna. Nel caso in cui non si rientri nel bonus, c’è la classica detrazione del 50%, ma la manutenzione è agevolata solo sulle parti comuni condominiali.
  2. Cornicioni: qualora facciano parte di quanto visibile dall’esterno, rientreranno nella detrazione.
  3. Facciata: stesso discorso relativo ai cornicioni, ma a due condizioni, ovvero che si tratti dell’involucro esterno visibile dell’edificio e che rispetti i requisiti minimi espressi nel Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di isolamento termico (trasmittanza, Dm 26 gennaio 2010).
  4. Finestre: Non sono comprese nel bonus facciate, così come vetrate, infissi e grate. Si ha solo il 50% in meno nel caso in cui si parli di parti comuni condominiali.
  5. Grondaie, parapetti e pluviali: Se si parla di riparazione o sostituzione che riguardano l’affaccio sull’esterno, potranno essere comprese nell’agevolazione.
  6. Ornamenti e fregi: Essi sono parificati ai balconi, quindi possono godere anche loro della detrazione al 90%, anche in caso di semplice pulitura o tinteggiatura.
  7. Tende e schermature solari: Esse non beneficiano del bonus facciate, ma di un ecobonus del 50% che agevola esclusivamente l’installazione (non la manutenzione) dei sistemi indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006.
  8. Tetto: Le coperture non sono parte della facciata esterna, per cui non è prevista alcuna detrazione del 90%, ma su queste componenti edilizie è possibile usufruire di altre detrazioni (50% standard o ecobonus del 65% nel caso raggiunga i requisiti di rendimento energetico).
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