Investimenti sostenibili industria 4.0

Investimenti sostenibili industria 4.0

Investimenti sostenibili industria 4.0: prevedono la concessione e l’erogazione di agevolazioni per programmi di investimento proposti da PMI confermi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0.

Tipologia di agevolazione e beneficiari

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso zero fino al 40%.

  • Investimento minimo 750 mila euro;
  • Investimento massimo 5 milioni di euro;
  • Investimento massimo inferiore al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricada nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili alle agevolazioni, rientrano quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al Decreto ministeriale 22 novembre 2024, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardano:

  • macchinari, impianti e attrezzature;
  • opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  • programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
  • acquisizione di certificazioni ambientali.

Inoltre sono ammesse:

  • spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti, di cui all’allegato 1 nei limiti del 5% dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c);
  • spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b).

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Scadenze

Le domande di accesso alle agevolazioni sono concesse secondo una procedura valutativa con procedimento a sportello.

L’iter di presentazione della domanda di accesso viene articolato nel seguente modo:

  • compilazione della domanda, a partire dalle 10:00 del 30 aprile 2025;
  • invio della domanda di accesso, a partire dalle 10:00 del 20 maggio 2025.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse secondo un ordine cronologico giornaliero di presentazione.

 

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