Nuovo Regime Patent Box: Deduzione Costi Ricerca e Sviluppo

Il Decreto Fiscale D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha radicalmente rinnovato l’agevolazione “Patent Box”, sostituendola con la deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolati. Ma che cos’hanno in serbo le nuove disposizioni?

Il “Decreto Fiscale” ha rivoluzionato l’agevolazione rispetto al “vecchio regime”. Invece di calcolare un beneficio basato sul reddito derivante dall’uso dei beni stimati benefici, è stato introdotto un aumento delle spese di ricerca e sviluppo destinate alla creazione e allo sviluppo di beni immateriali.

Condizioni del Nuovo Regime “Patent Box”

Non sembra adeguatamente valorizzato il  funzionamento delle due agevolazioni, in quanto la validità del nuovo regime Patent box pare ancorata al soddisfacimento delle condizioni tipiche dei regimi “back-end”.

“Il nuovo regime del patent box si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa ed è subordinato all’esercizio di un’opzione della durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.”

Patent Box e Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

La Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo della nuova agevolazione Patent box con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Tuttavia, è sorta la questione se, nel calcolare il credito d’imposta, sia necessario dedurre i relativi costi benefici dell’agevolazione ottenuta attraverso l’aumento del 110%.

Con le modifiche apportate al Decreto del 15 febbraio 2022, è stato stabilito che le attività da cui nascono le spese di ricerca e sviluppo debbano essere svolte in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Agevolazioni su Spese “Infragruppo”

Con riferimento alle spese infragruppo, la circolare n. 5/E/2023 dell’agenzia delle Entrate sottolinea che i costi sostenuti da una società del gruppo per prestazioni fornite da soggetti terzi, riguardanti attività di ricerca e sviluppo pertinenti, e semplicemente addebitate all’investitore (cosiddetti costi “pass-through“) sono beneficiabili fino a concorrenza dell’importo degli stessi, purché sussistano tutte le altre condizioni per beneficiare dell’agevolazione.

“Il requisito dell’investitore presuppone che il contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione, oltre ad essere titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, realizzi gli investimenti in “attività rilevanti” nell’ambito della sua attività d’impresa, sostenga i relativi costi e assuma i rischi di tale investimento, beneficiando degli eventuali risultati.”