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SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA ART. 41 D.lgs. 81/2008.

‍⚕️ SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA ART. 41 D.lgs. 81/2008 ‍⚕️

❓ Che cos’è

comprende tutte le attività svolte dal ‍⚕️Medico Competente, esperto in medicina del lavoro con specifiche competenze, nominato dal Datore di lavoro, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza ‍ dei lavoratori.

Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici devono essere organizzati secondo un protocollo sanitario, che riporta le ✅tipologie delle visite mediche e delle ✅indagini specialistiche da eseguirsi e la loro periodicità.

‼️Il protocollo sanitario deve essere definito in funzione dei rischi specifici presenti nell’attività, basandosi sui risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro.

Nel caso di assunzione di un nuovo lavoratore, la sorveglianza sanitaria iniziale comprende:

visita medica preventiva, in fase preassuntiva, che può essere effettuata prima dell’assunzione di un Lavoratore;

visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Successivamente all’assunzione, la sorveglianza prevede:

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

‼️Le visite mediche sono effettuate a cura e spese del ‍♂️Datore di Lavoro e nei casi ed alle condizioni previste, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

⚠️Al lavoratore, spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente. A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il Datore di Lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari.

✅Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria dei lavoratori, con tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL.

‍⚕️Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime in seguito uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
  2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. c) inidoneità temporanea;
  4. d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

‼️ ‍⚖️In opposizione ai giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.