
Analisi del trattamento del credito di una Banca con garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in caso di aziende in crisi
Le aziende che ricevono finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI possono trovarsi di fronte a un panorama complesso nel caso di difficoltà finanziarie e ricorso al concordato preventivo. In questo articolo, analizzeremo come viene trattato il credito derivante dalla surrogazione nei diritti di una Banca con garanzia del Fondo di garanzia per le PMI e quali implicazioni questo può avere per le aziende in crisi.
La società Alfa, inizialmente beneficiaria del finanziamento garantito dal Fondo di garanzia P.M.I., si trova in una situazione di crisi e deposita una domanda di concordato preventivo. La proposta di concordato prevede una soddisfazione falcidiata dei creditori chirografari, tra cui rientra anche la Banca per la porzione del finanziamento non rimborsata. Dopo l’omologazione del concordato e durante l’esecuzione del piano concordatario, la Banca escute la garanzia del Fondo e comunica ad Alfa l’avvenuta surroga nei suoi diritti, invocando il trattamento privilegiato del proprio credito.
La società Alfa impugna la cartella esattoriale, sostenendo la violazione dei principi generali in tema di surroga, di concordato preventivo e di giudicato. In particolare, Alfa sostiene che il credito originariamente chirografario non può divenire privilegiato in seguito all’escussione della garanzia pubblica dopo il deposito della domanda di concordato, in quanto le posizioni dei creditori concorsuali si cristallizzano con il deposito stesso della domanda. Alfa chiede pertanto l’annullamento della cartella esattoriale o, in subordine, che l’a-zione esecutiva sia dichiarata infondata per la parte eccedente la quota concor.
Il Tribunale respinge l’opposizione di Alfa, affermando che l’inizio dell’azione ese. cutiva non si identifica con l’emissione e notifica della cartella di pagamento, ma con ‘atto di pignoramento. Inoltre, il Tribunale ritiene che il credito di BOM-MC, derivante dalla surrogazione nei diritti della Banca, gode del privilegio generale previsto dalla legge per favorire gli interventi di sostegno alle imprese, inclusi quelli in garanzia, a causa del depauperamento patrimoniale connesso all’estinzione dell’obbligazione garantita.
Il Tribunale sottolinea che la surroga non implica che il garante mutui la propria posizione privilegiata dal creditore originario, ma che diventa destinatario diretto del privilegio. Inoltre, il Tribunale afferma che l’escussione della garanzia pubblica e la surroga del garante si basano su un presupposto causale antecedente al deposito della domanda di concordato. Infine, il Tribunale specifica che il decreto di omologazione del concordato non determina un giudicato sull’esistenza, l’entità e il rango dei crediti.
In sostanza quando un’azienda si trova in difficoltà finanziarie e sceglie di presentare una richiesta di concordato preventivo, è possibile che il credito originariamente garantito dal Fondo di garanzia per le PMI venga considerato privilegiato in caso di garanzia escussa dalla Banca successivamente.
Infatti, se il garante pubblico subentra in posizione di creditore privilegiato, rischia di incidere sulla fattibilità del piano di concordato proposto dall’azienda, poiché il gestore del Fondo di garanzia per le PMI potrebbe richiedere la soddisfazione integrale del proprio credito come privilegiato ex lege.
Per le aziende che hanno ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, è importante tenere presente impatto che la surrogazione nei diritti della Banca può avere sul piano concordatario proposto e sulla fattibilità del piano stesso.