ZES Unica 2026: risposte ai dubbi più frequenti delle imprese

Quando si parla di ZES Unica 2026, le domande che arrivano da imprenditori, responsabili amministrativi e professionisti sono quasi sempre le stesse.

“Quanto recupero davvero?”
“Il fotovoltaico rientra?”
“Se faccio prima il capannone e poi i macchinari rischio di perdere il credito?”
“Posso cumulare ZES e Sabatini?”
“Quando utilizzo concretamente il credito in F24?”

Domande legittime. Anche perché, negli ultimi mesi, intorno alla ZES si è creata molta comunicazione focalizzata soprattutto sulle percentuali teoriche del beneficio, spesso però senza approfondire gli aspetti più delicati della misura.

Ed è proprio lì che, nella pratica, si gioca la differenza tra un investimento costruito bene e un progetto che rischia di perdere parte dell’agevolazione.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei dubbi più frequenti che emergono durante le consulenze e gli incontri con le imprese, cercando di affrontarli in modo chiaro, concreto e operativo.

ZES Unica 2026: cosa cambia davvero rispetto agli anni precedenti

La prima grande novità riguarda la proroga della misura fino al 2028.
Per molte imprese questo significa avere finalmente più tempo per pianificare investimenti importanti, senza dover concentrare tutto in pochi mesi.

Ma un dato non indifferente da considerare è che la dotazione finanziaria prevista per il 2026 è pari a 2,3 miliardi di euro, superiore rispetto agli stanziamenti previsti per il 2027 e il 2028.

Di conseguenza il beneficio reale potrebbe essere più favorevole rispetto agli anni successivi, che avranno risorse progressivamente inferiori.

Quali investimenti sono agevolabili

La ZES Unica agevola gli investimenti legati a un “progetto di investimento iniziale”, secondo la definizione prevista dal Regolamento UE 651/2014.

Rientrano quindi:

Creazione di un nuovo stabilimento

L’impresa realizza una nuova struttura produttiva destinata all’attività aziendale.

Ampliamento della capacità produttiva

Si tratta di investimenti che consentono di aumentare la capacità operativa di uno stabilimento già esistente.

Diversificazione della produzione

L’azienda introduce nuove linee produttive o nuovi prodotti mai realizzati prima.

Cambiamento fondamentale del processo produttivo

Sono inclusi gli investimenti che modificano in modo sostanziale il ciclo produttivo aziendale.

La semplice sostituzione di un macchinario non basta

Uno degli aspetti più delicati riguarda la distinzione tra investimento agevolabile e mera sostituzione.

Sostituire un macchinario obsoleto con uno equivalente, senza un reale incremento della capacità produttiva o dell’efficienza del processo, rischia di non essere sufficiente ai fini dell’agevolazione.

Qual è la soglia minima di investimento per accedere alla ZES?

Per accedere alla ZES Unica ordinaria il progetto deve avere un valore minimo di 200.000 euro.

Un equivoco molto diffuso riguarda il fatto che questa soglia debba essere raggiunta dal singolo bene.

Non è così.

La soglia riguarda il progetto complessivo e può essere raggiunta sommando più investimenti appartenenti allo stesso programma aziendale.

Attenzione al limite del 50% sugli immobili

La normativa prevede che il valore di terreni e immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato per ciascuna annualità.

Questo aspetto ha implicazioni operative molto importanti.

Ad esempio, costruire il capannone nel 2026 e acquistare i macchinari nel 2027 può comportare la perdita totale dell’agevolazione sull’immobile per il primo anno.

Per questo motivo il cronoprogramma degli investimenti diventa determinante.

Spesso la differenza non la fa il fatto di investire o meno ma ciò che è fondamentale è la pianificazione dell’investimento e come viene distribuito nel tempo.

Fotovoltaico e ZES: sì, ma non sempre

Negli ultimi mesi molte imprese stanno collegando gli investimenti produttivi anche al tema energetico.

E la domanda sul fotovoltaico arriva praticamente in ogni consulenza.

La risposta, però, non può essere semplicemente “sì” o “no”.

Dipende.

L’impianto deve essere realmente collegato al processo produttivo e inserito all’interno di un progetto di investimento iniziale più ampio.

Questo significa che non basta installare un impianto sul tetto per parlare automaticamente di investimento agevolabile.

Conta la funzione concreta che quell’impianto svolge all’interno dell’organizzazione aziendale.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che spesso viene verificato in sede di controllo.

“Quando vedrò concretamente il credito?”

Anche questa è una domanda che emerge molto spesso.

Perché un conto è il riconoscimento teorico dell’agevolazione.

Un altro è capire quando quel credito diventa realmente utilizzabile.

Per gli investimenti 2026, il credito potrà essere compensato solo dopo:

  • realizzazione dell’investimento;
  • invio della comunicazione integrativa;
  • pubblicazione del coefficiente di riparto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella pratica, questo significa che molte imprese inizieranno a utilizzare il credito non prima dei primi mesi del 2027.

Ed è proprio per questo che la sostenibilità finanziaria del progetto resta centrale.

La ZES non sostituisce la necessità di pianificare correttamente la liquidità aziendale.

Il credito ZES è tassato?

Sì.

Il credito ZES concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

Questo significa che una parte del beneficio viene riassorbita dalla fiscalità.

È un elemento spesso trascurato nelle simulazioni preliminari.

Per questo motivo le analisi economico-finanziarie devono sempre essere costruite sul beneficio netto e non sulla percentuale teorica pubblicizzata.

ZES Unica e cumulabilità con altri incentivi

La ZES può essere cumulata con altre agevolazioni, ma nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea.

Cumulo con Nuova Sabatini

La cumulabilità è ammessa entro il limite massimo di intensità di aiuto previsto per l’area geografica e la dimensione aziendale.

Cumulo con crediti 4.0

Nel caso di misure fiscali generali non qualificate come aiuti di Stato, il principio da rispettare è quello del divieto di doppio finanziamento.

Anche qui serve attenzione.

Non basta sapere che il cumulo “si può fare”.

Occorre capire come costruirlo correttamente.

ZES Agricoltura 2026: attenzione a non confondere i regimi

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura seguono un regime separato disciplinato dall’art. 16-bis del D.L. 124/2023.

Le differenze rispetto alla ZES ordinaria sono molto rilevanti:

  • soglia minima ridotta a 50.000 euro;
  • finestra temporale diversa;
  • modello autonomo;
  • codice tributo differente;
  • plafond finanziario molto più limitato.

Anche il coefficiente di riparto può risultare significativamente più penalizzante rispetto al regime ordinario.

La vera domanda non è “si può fare?”

Nella maggior parte dei casi, il punto non è capire soltanto se un investimento rientra o meno nella ZES.

La domanda più utile è un’altra:

“Questo investimento è stato progettato nel modo corretto?”

Perché la differenza tra un investimento pianificato bene e uno costruito in modo superficiale spesso si vede solo dopo qualche mese.

È lì che emergono i problemi: nei controlli, nella gestione del credito, oppure quando il beneficio reale risulta diverso rispetto alle aspettative iniziali.

Perché oggi la ZES non riguarda soltanto la fiscalità.
Riguarda il modo in cui un’impresa decide di crescere e pianificare gli investimenti.

L’articolo è stato sviluppato anche sulla base delle principali questioni operative affrontate durante l’evento tecnico dedicato alla ZES Unica 2026 organizzato da Studio Crispino.